Utenze non domestiche
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ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Riferimenti normativi

  • La classificazione dei rifiuti è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 che, all’art. 184, comma 2, lettera b), include tra i rifiuti urbani “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g)”. La norma richiamata dell’art. 198 stabilisce a sua volta che “I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare … l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d)”
  • La definizione di tali criteri, secondo l’art. 195, comma 2, lettera e), è di competenza dello Stato, cui spetta “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani” attraverso l’emanazione di un apposito decreto.
  • In attesa che lo Stato definisse i criteri di assimilazione nell’ambito del nuovo contesto normativo del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire continuità con le regolamentazioni preesistenti, la L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilì all’art. 1, comma 184, che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, … in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. In sostanza, quindi, in attesa del nuovo decreto sui criteri di assimilazione, si devono seguire le disposizioni della norma preesistente, il cosiddetto decreto Ronchi.
  • Della questione si è occupata anche l'Antitrust che, con la segnalazione AS922 del 2012, ha evidenziato che molte amministrazioni comunali (o i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti), interpretando in maniera impropria le norme di settore, procedono a un'eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: si tratta di un ampliamento suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali. L'Autorità ha pertanto sollecitato l'adozione del decreto del ministero dell'Ambiente, previsto dall'articolo 195 del decreto legislativo 152/2006, che deve stabilire in maniera univoca i criteri per individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali da assimilare a quelli urbani, anche per definire l'ambito di discrezionalità delle amministrazioni comunali.

L’attuale riferimento tecnico

 
  • La Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, come integrata dalla successiva Deliberazione del 13 dicembre 1984, che, in conseguenza di quanto sopra esposto, rappresenta al momento l’unica norma regolamentare di riferimento dello Stato in materia di assimilazione.
  • Il punto 1.1 della Deliberazione, titolato “Criteri generali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, stabilisce che possono essere adottati due criteri di assimilabilità. Il primo è di natura tecnologica e mira a stabilire in quali casi i rifiuti speciali possono essere smaltiti negli impianti destinati ai rifiuti urbani. Il secondo criterio di assimilazione invece consente di mutare la classificazione del rifiuto (da speciale a urbano) e quindi di esercitare la privativa pubblica, a fronte del pagamento della relativa tassa /tariffa. Il criterio  qualitativo, stabilisce che i rifiuti possono essere assimilati a condizione di avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e di essere comunque costituiti da materiali simili a quelli contenuti in un elenco esemplificativo riportato al punto 1.1.1. della Deliberazione. (sono sempre esclusi i rifiuti industriali).
  • Il criterio quantitativo invece stabilisce per unità di superficie la quantità massima di rifiuti speciali assimilabili a  quelli domestici.
  • Se l’ente intende prestare il servizio di raccolta dei rifiuti di impresa legalmente assimilabili sulla base dei predetti criteri, deve deliberare tale assimilazione, senza la quale tali rifiuti risultano comunque speciali (Ministero delle finanze, circolare n. 119/E del 7 maggio 1998).
  • Anche in caso di concreta e corretta assimilazione dei rifiuti da parte del Comune, la normativa consente al produttore degli stessi di sottrarsi alla privativa pubblica in caso di conferimento a soggetti che effettuano il recupero (D.Lgs. 22/1997, art. 21, comma 7, circolare del Ministero delle Finanze 7 maggio 1998, n. 119/E).

Imballaggi


  • I rifiuti di imballaggio rappresentano una voce quantitativamente molto importante nell’ambito domestico e non, ed essendo costituiti da materiali il più delle volte recuperabili, il legislatore ha dedicato loro, come noto, una particolare attenzione, attraverso la creazione di un articolato sistema di riciclaggio facente capo al Conai.
  • In merito alla gestione di tali rifiuti il D.Lgs. 152/2006 l’art. 226, comma 2, afferma che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura".
  • Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4”. Si tratta di principi ormai consolidati, che risalgono al D.Lgs. 22/1997.

Il Regolamento di gestione dei rifuti a livello di subATO

  • Con deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2013 n. 224, avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di regolamento di gestione dei rifiuti a livello di Bacini territoriali ottimali ai sensi della L.R. 31/2007» la Regione ha definito i criteri per la gestione dei rifiuti a livello di sub-ATO.
  • L’art. 14 di detto Regolamento tratta in modo specifico l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani stabilendo al comma 3 un criterio quantitativo «transitorio» per regolare la materia in attesa della deliberazione puntuale della Autorità di subATO.

La  deliberazione del subATO Grand-Combin n. 8 del 23/07/2015.



  • La deliberazione prende in conto la specificità regionale e la situazione attuale provvedendo a stabilire l'assimilazione dei rifiuti speciali per il subATO Grand-Combin tenendo conto di:
    • Prevedere un periodo di adeguamento alle nuove disposizioni (due anni);
    • Stabilire criteri quantitativi differenziati per le diverse attività assumendo a riferimento il coefficiente kd utilizzato per il calcolo della TARI ma prevedendo la possibilità a determinate condizioni di accettare anche maggiori quantità di rifiuti assimilati;
    • Prevedere la progressiva separazione dei rifiuti speciali assimilati da quelli domestici per la valutazione delle raccolte differenziate e l’applicazione della tariffa puntuale alle utenze non domestiche e dove possibile  a quelle domestiche.

I criteri di assimilazione.



  • Qualitativi:
    • sulla base dell’elenco di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, sono state individuate le tipologie di rifiuti attualmente oggetto del servizio pubblico escludendo pertanto quelle che non sono oggetto di raccolta negli appalti in essere.
    • individuazione dei codice CER relativi alle diverse tipologie di rifiuti speciali assimilabili per facilitare l’individuazione del rifiuto speciale assimilato.
  • Quantitativi:
    • si assumono i coefficenti kd per il calcolo del limite massimo di rifiuti assimilabili ove non quantificato sulla base delle produzioni specifiche.
    • si prevede nella tabella la quantificazione sia con un coefficiente kg/mq che mc/mq per consentire due modlaità di contabilizzazione ovvero per peso o per volume (presso isola ecologica  o servizio porta a porta).



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