Il problema della montagna é già riconosciuto dalla Costituzione con una sua specificità (art. 44 "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane") ed ha trovato concrete previsioni legislative in numerosi provvedimenti (Legge n. 991/52 - provvedimenti per i territori montani), anche se solo nel 1971 con la Legge dello stato italiano 3/12/71 n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" si é decretata la nascita delle "Comunità Montane" con l’obiettivo principale stabilito di concorrere alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura. La legge demandava alle Regioni il compito di definire l’ambito territoriale, la composizione ed il funzionamento degli Organi. E’ in tale contesto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha provveduto all’istituzione e alla disciplina delle Comunità montane con la l.r. n. 13 del 1973, successivamente sostituita dalla l.r. n. 91/1987 e infine con la l.r. n. 54/1998 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”.
La Comunità montata del Grand Combin si insediò con la nomina del primo presidente in data 11.02.1974. Il primo Statuto fu approvato con provvedimento n. 4 del 09.03.1974 e successivamente modificato e riapprovato a seguito di adeguamenti normativi. L’ultimo adeguamento normativo dovrà essere effettuato entro il mese di giugno 2006 ai sensi della l.r. n. 8/2003 che ha delineato un nuovo ruolo per le comunità montane della Valle d’Aosta. Il ruolo principale delle Comunità montane valdostane è quindi la gestione in forma associata di alcuni funzioni e servizi comunali - alcuni dei quali con carattere obbligatorio in forza di apposite disposizioni regionali - ai sensi dei seguenti artt. della l. r. n. 54/1998:
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83 che stabilisce che le funzioni di competenza comunale, che per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane, ed elenca in particolare una serie di funzioni che possono essere esercitate in forma associata;
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84 che rinvia alle deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissione consiliari competenti, l’individuazione delle funzioni di cui all’art. 83 che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità monte, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l’esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane;
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85 che stabilisce che entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui sopra, i Consigli comunali deliberino l’esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata;
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86 che stabilisce che i rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associato delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane;
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87 che prevede che la Comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale e comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l’oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo;
La Legge regionale n. 8. del 31 marzo 2003, recante modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), ha introdotto significativi cambiamenti nell’organizzazione politica delle comunità montane, prevedendo quali organi di governo oltre al Presidente e in sostituzione del consiglio e della giunta comunitari, il consiglio dei sindaci, formato da n. 1 rappresentante (Sindaco o Assessore) per ogni comune e dall’Assemblea dei consiglieri, composta da tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni del comprensorio. Tale organo ha in realtà una funzione esclusivamente consultiva, ma non vincolante, in quanto è tenuto ad esprimersi sui principale strumenti di programmazione dell’Ente che sono il bilancio di previsione e la relazione revisionale e programmatica.