Regolamenti
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REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Comune di Allein (non deliberato)
Contatti S.A.T.
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Per informazioni in merito all'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni contattare il Servizio Associato Tributi.
Tel: 0165 516 446 opzione 1 + opzione 4
 
SPORTELLO presso la sede del Servizio Associato Tributi
Villair di Quart in fraz. Petit Français di Quart al n. 1 mappa
 
Orario:
- lunedì - mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 14:00
- martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30
- solo su appuntamento: dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:30

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Riduci
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo esercita un diritto o un titolo di proprietà.
 
Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
 
Per l'esercizio di attività economica si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
 
È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ovvero, in mancanza, del soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
 
È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
 
 
Prima che la pubblicità abbia inizio occorre presentare apposita dichiarazione presso questa Unité (con indicazione dell'ubicazione, della quantità, delle misure e della durata) ed effettuare il pagamento del relativo canone sul conto di Tesoreria del Comune.
 
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, con la corresponsione dell'eventuale conguaglio.
 
La dichiarazione della pubblicità annuale, se non viene presentata dichiarazione di cessazione o di variazione entro il 31 marzo, ha effetto anche per gli anni successivi e si intende prorogata con il pagamento del relativo canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, oppure in tre rate da versare alla scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre qualora sia di importo superiore a € 1.500,00, (in caso di ritardato pagamento verrà applicata la sanzione prevista per legge).
 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o omesso o tardivo pagamento, qualora non fosse iniziato il procedimento di accertamento d'ufficio, è applicabile il RAVVEDIMENTO OPEROSO ai sensi del D.Lgs. n.472/1997.
 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
 
 
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
 
Il canone viene calcolato in proporzione alla superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
 
Non si applica il canone per i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, vengono arrotondate al mezzo metro quadrato superiore.
 
RIDUZIONI
 
Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
1.   per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2.   per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Tale riduzione viene accordata solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati.
3.   per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Se il messaggio contiene la sponsorizzazione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione d'imposta nel caso in cui la superficie complessiva occupata dagli stessi supera 300 centimetri quadrati.
Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
1.   30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
2.   50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
3.   100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
 
 
ESENZIONI
 
Sono esenti dal canone:
 
1. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita (c. 833 let g)); 
 
2. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio (c. 833 lett. b) h));
 
3. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (c. 833 let i));
 
4. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (c. 833 let l)). Per la determinazione della superficie complessiva si procederà sommando le superfici di ogni singola insegna preventivamente arrotondata.
 
5. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti (c. 833 let m)):
   - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
   - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
   - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
6. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto (c. 833 let n));
 
7. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione (c. 833 let o));
 
8. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (c. 833 let p));
 
9. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso c. 833 let q));. Il calcolo viene effettuato sommando le superfici di ogni singola pubblicità e arrotondando il totale ottenuto. L'esenzione è estesa anche alle vetrine mancanti di spazio espositivo, ovvero alle vetrate. Per il calcolo della superficie utile a tale esenzione si terrà conto della parte interna di esposizione senza interruzioni di sorta indipendentemente dalle divisioni di supporto dei vetri esterni. Nel caso di “vetrate” la superficie utile sopraccitata verrà calcolata sempre senza tener conto di eventuali divisioni di supporto dei vetri stessi, da muro a muro. Nel caso in cui la vetrina non sia delimitata, la stessa verrà calcolata in metri 2 (spazio dalla vetrata verso l'interno del locale). Sono inoltre esenti grafie, disegni, fotografie ecc. esposti in vetrina prive di marchi, loghi e/o messaggi pubblicitari, poiché considerati addobbi);
 
10. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 
11. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 
12. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il metro quadrato di superficie (c. 833 let. b));
 
13. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per i messaggi pubblicitari effettuati dalle pro-loco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro aventi sede in questo Comune o nei Comuni appartenenti all'Unité Mont-Emilius, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune. Se il messaggio contiene la sponsorizzazione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta l'esenzione d'imposta nel caso in cui la superficie complessiva occupata dagli stessi supera 300 centimetri quadrati.

 

RIDUZIONE TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PER EMERGENZA COVID-19
 
Per i soli Comuni di Bionaz, Etroubles, Roisan e Valpelline, è prevista, per l'anno 2021, una riduzione delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie pari al 50%, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 sin considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
La sopra citata riduzione verrà applicata ai soggetti con partita IVA attiva che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020., e per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. La medesima riduzione verrà applicata anche gli operatori economici che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 riparametrando i redditi 2019 su tutto l'anno.
 
Per poter usufruire della riduzione per le esposizioni pubblicitarie gli operatori economici dovranno presentare una dichiarazione di riduzione del volume d'affari entro il 30 giugno 2021 che dovrà essere confermata in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dichiarazione dei redditi.
 
 
 
Diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.)
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Il servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali (o comunque prive di rilevanza economica) e commerciali.
 
Per l'effettuazione di detto servizio è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta comunale sulla pubblicità.
 
L'Unité non effettua per conto dei Comuni membri il servizio delle pubbliche affissioni.
Per usufruire di tale servizio è necessario, qualora istituito dal singolo Comune, presentare apposita richiesta presso gli uffici dello stesso, secondo le specifiche modalità che verranno indicate ed effettuare il relativo pagamento.



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