Contatti S.A.T.
Riduci
Per informazioni in merito all'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni contattare il Servizio Associato Tributi.
Tel: 0165 516 446 opzione 1 + opzione 4
 
SPORTELLO presso la sede del Servizio Associato Tributi
Villair di Quart in fraz. Petit Français di Quart al n. 1 mappa
 
Orario:
- lunedì - mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 14:00
- martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30
- solo su appuntamento: dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:30

Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.)
Riduci
L'imposta sulla pubblicità è regolamentata dal D.Lgs. 507/93, il quale stabilisce gli elementi essenziali dell'imposta, demandando ai Comuni la regolamentazione delle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili.

L'Unité riscuote per conto dei Comuni membri l'imposta comunale sulla pubblicità.
 
Disposizioni generali 
E' soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità ogni tipo di messaggio pubblicitario effettuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (es. insegne di esercizio, frecce indicatrici, pubblicità in vetrina, locandine, volantinaggio, pubblicità su autoveicoli, pubblicità sonora, striscioni, ecc...).
Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

E' tenuto, in via principale, al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Prima che la pubblicità abbia inizio occorre presentare apposita dichiarazione presso questa Unité (con indicazione dell'ubicazione, della quantità, delle misure e della durata) ed effettuare il pagamento della relativa imposta tramite:
  • - servizio di Pago Bancomat, attivo presso la sede dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;
  • - conto corrente postale n. 12085114 intestato all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin – Servizio di tesoreria;
  • - conto corrente bancario intestato all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin presso la BCC Credito Cooperativo Valdostana - sede di Gressan - IBAN: IT92D0858731590000000870000;
CAUSALE:
"I.C.P." + "anno" + "Comune a favore del quale si esegue il versamento" + "Cod. Fisc.o P. IVA" + "Denominazione Azienda/Soggetto intestatario dell'imposta" + "eventualmente indicare il riferimento alla pratica, (es. nr. protocollo dichiarazione)"
es. I.C.P. 2019 - Etroubles - 01022345789 - Ristorante Rossi s.r.l. - rif. 2024/2019
 
 
Le attestazioni dell'avvenuto pagamento devono essere conservate dal contribuente per almeno tre anni

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, con la corresponsione dell'eventuale conguaglio.

La dichiarazione della pubblicità annuale, se non viene presentata dichiarazione di cessazione o di variazione entro il 31 gennaio, ha effetto anche per gli anni successivi e si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, oppure in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,38, (in caso di ritardato pagamento verrà applicata la sanzione prevista per legge).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o omesso o tardivo pagamento, qualora non fosse iniziato il procedimento di accertamento d'ufficio, è applicabile il RAVVEDIMENTO OPEROSO ai sensi del D.Lgs. n.472/1997.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
 
 
Modalità di applicazione dell'imposta
L'imposta viene calcolata in proporzione alla superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Non si applica l'imposta per i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, vengono arrotondate al mezzo metro quadrato superiore.
 
 
Riduzioni
La tariffa è ridotta alla metà:
  • a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  • b) per la pubblicità realizzata da chiunque e relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  • c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Esenzioni
Sono esenti dall'imposta:
  • a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. L'esenzione citata all'ultimo comma del precedente paragrafo è estesa anche alle vetrine mancanti di spazio espositivo, ovvero alle vetrate: per il calcolo della superficie utile a tale esenzione si terrà conto della parte interna di esposizione senza interruzioni di sorta indipendentemente dalle divisioni di supporto dei vetri esterni, nel caso di "vetrate" la superficie utile sopraccitata verrà calcolata sempre senza tener conto di eventuali divisioni di supporto dei vetri stessi, da muro a muro;
  • b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 507/93;
  • g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  • h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  • l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per i messaggi pubblicitari effettuati dalle pro-loco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro aventi sede nei Comuni appartenenti all'Unité Grand-Combin, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune.
Diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.)
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Il servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali (o comunque prive di rilevanza economica) e commerciali.
 
Per l'effettuazione di detto servizio è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta comunale sulla pubblicità.
 
L'Unité non effettua per conto dei Comuni membri il servizio delle pubbliche affissioni.
Per usufruire di tale servizio è necessario, qualora istituito dal singolo Comune, presentare apposita richiesta presso gli uffici dello stesso, secondo le specifiche modalità che verranno indicate ed effettuare il relativo pagamento.



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