Ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Riduci

Ai sensi degli artt. 17-bis e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 contro l’avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: per gli atti di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.


Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. La notifica al Servizio Associato Tributi è da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: tributi@pec.cm-montemilius.vda.it

La riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospese fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Se l’importo contestato è pari o superiore a euro 3.000,00, esclusi gli interessi e le sanzioni, la parte deve essere obbligatoriamente assistita da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992.


Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:

  1. ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
  2. consegna diretta al Servizio Associato Tributi che rilascia la relativa ricevuta;
  3. spedizione con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Maggiori dettagli sulle modalità di effettuazione del ricorso sono reperibili nell’avviso di accertamento notificato al contribuente.

 




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