Pagamenti in ritardo - Ravvedimento Operoso
Riduci

In caso di pagamenti parziali o ritardo del pagamento oltre il termine previsto dalla normativa è possibile regolarizzare la propria posizione, prima della contestazione da parte dell’ufficio tributi, con applicazione del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. 472/97 e dall’art. 13 del d.lgs. 471/97, ovvero provvedendo spontaneamente al pagamento:

• dell’imposta dovuta;
• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
• della sanzione in misura ridotta.


Come va calcolata la sanzione ridotta da versare:

A - Nel caso di omissione di pagamenti dovuti con scadenza entro il 31 agosto 2024, la misura della sanzione è pari al 30% dell’importo del tributo non versato.

La misura della sanzione ridotta è pari a:

    • 0,1% dell’importo del tributo non versato (vale a dire 1/15 di 1/10 della sanzione minima quindi 15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo se il pagamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza;

    • 1,5% dell’importo del tributo non versato (1/10 del minimo = 15%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;

    • 1,67% dell’importo del tributo non versato (1/9 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;

    • 3,75% dell’importo del tributo non versato (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;

    • 4,29% dell’importo del tributo non versato (1/7 del minimo), se la regolarizzazione avviene dopo un anno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro due anni dalla scadenza;

    • 5% dell’importo del tributo non versato (1/6 del minimo), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (in caso di dichiarazione periodica), o oltre due anni dalla scadenza.


B - Nel caso di omissione di pagamenti dovuti con scadenza dal 1° settembre 2024 in poi, la misura della sanzione intera è pari al 25% dell’importo del tributo non versato.

La misura della sanzione ridotta è pari a:

    • 0,083% dell’importo del tributo non versato (vale a dire 1/15 di 1/10 della sanzione minima quindi 12,5% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo se il pagamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza;

    • 1,25% dell’importo del tributo non versato (1/10 del minimo = 12,5%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;

    • 1,39% dell’importo del tributo non versato (1/9 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;

    • 3,12% dell’importo del tributo non versato (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;

    • 3,57% dell’importo del tributo non versato (1/7 del minimo), se la regolarizzazione avviene dopo un anno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro due anni dalla scadenza;

    • 4,17% dell’importo del tributo non versato (1/6 del minimo), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (in caso di dichiarazione periodica), o oltre due anni dalla scadenza.


Per i tributi per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, nel caso di ritardo dell’adempimento con ravvedimento operoso si applica la sanzione ridotta nella misura del 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.




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